Il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 proroga i termini della disciplina speciale in materia di Superbonus e delle altre tipologie di detrazioni fiscali previste in via ordinaria per la realizzazione di interventi di efficientamento e recupero del patrimonio immobiliare. Coerentemente con la Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, intitolata Rivoluzione Verde e Transizione ecologica, le nuove misure introdotte dal Governo intendono perseguire obiettivi quali la rigenerazione energetica e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio e il rilancio delle economie locali attraverso la creazione di posti di lavoro nella filiera dell’edilizia e della produzione di beni e servizi per le abitazioni con potenziale impatto sulle categorie deboli colpite dalla pandemia.
Il disegno di legge di Bilancio per il 2022 varato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, tra un articolato complessivamente ancora oggetto di verifica e altre misure in cerca di una stesura definitiva, ha iniziato il suo iter di approvazione.Nella versione attuale, l’esecutivo prolunga il periodo di vigenza delle agevolazioni fiscali spettanti a fronte della realizzazione di interventi di riqualificazione immobiliare che rispondono ai principi e alle linee programmatiche che il Paese intende perseguire. Ciò trova conferma nella Missione 2 del PNRR, improntata al rispetto del principio di sostenibilità ambientale e dedicata alla Rivoluzione Verde e Transizione ecologica, alla quale il Governo ha destinato la quota maggiore delle risorse previste dal Piano. Nell’ambito di detta Missione, la misura con la più elevata dotazione finanziaria è relativa proprio all’Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (Missione 2 Componente 3, M2C3), che già prevedeva di estendere la durata della misura agevolativa c.d. Superbonus.Si ricorda altresì, che nell’ambito delle politiche climatiche coordinate in ambito europeo, ricomprese nel c.d. Pacchetto Energia e Clima 2030, l’Italia ha già adottato il Piano Nazionale Integrato per l’Energia 2030 (PNIEC), riconoscendo alle detrazioni d’imposta per l’edilizia un ruolo essenziale nel contesto del più ampio processo di efficientamento energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore residenziale, prevedendo peraltro un rafforzamento dei meccanismi incentivanti oltre che un percorso di stabilizzazione del sistema agevolativo per un periodo almeno triennale.In definitiva, l’estensione del profilo temporale di applicazione della normativa inerente ai c.d. Bonus Edilizi non pare essere una scelta anacronistica né, tantomeno, estemporanea, esclusivamente legata – come potrebbe sembrare prima facie – al tema della ripresa economica post emergenza Covid-19, ma, al contrario, è il frutto di una ponderata strategia tendente a perseguire mirabili obiettivi di medio-lungo periodo.Sulla base dai dati ad oggi disponibili, invero, strumenti incentivanti quali le detrazioni d’imposta per l’edilizia non solo generano effetti espansivi in termini di produzione e reddito, con apprezzabili effetti moltiplicativi sull’intera economia nazionale, ma determinano l’avvio di un percorso estensivo di riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale e di risanamento delle abitazioni esistenti, con un effetto di sostituzione, almeno parziale, rispetto alla nuova realizzazione di immobili, limitando dunque il fenomeno del consumo di suolo.
Superbonus
Il disegno di legge approvato prevede la proroga dei termini per il riconoscimento della detrazione maggiorata del 110%, in misura variabile rispetto all’ambito soggettivo di applicazione e con intensità decrescente sotto il profilo temporale di vigenza della norma.Nello specifico, per le persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e per i condòmini ex lettera a), comma 9 dell’art. 119, d.l 34 del 2020, convertito dalla l. 77/2020 e ss. mm. ii., l’agevolazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.Al contrario, per le persone fisiche che realizzano interventi su singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo, ex lettera b), co. 9 cit., la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, ovvero il 31 dicembre 2022 laddove alla data del 30 settembre 2021 sia stata effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila) o, in alternativa, qualora gli interventi agevolabili siano realizzati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di soggetti persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui.Per gli Istituti autonomi case popolari IACP e gli enti assimilati, nonché per le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, individuati rispettivamente alle lettere c) e d) del co. 9 cit., invece, il Superbonus 110% spetta fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.
Ecobonus e Sismabonus
Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede la proroga triennale delle detrazioni ordinarie afferenti ad interventi edilizi di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione delle classi di rischio sismico (c.d. Sismabonus). In particolare, sia con riguardo all’art. 14 che relativamente all’art. 16, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e ss. mm. ii., il disegno di legge estende al 31 dicembre 2024 la misura agevolativa in scadenza al 31 dicembre 2021. Vale la pena rilevare, tra l’altro, come la proroga, insistendo sull’art. 16 Dl 63/2013 cit., riguardi non solo gli interventi strettamente inerenti al c.d. Sismabonus, ma, più in generale, tutti gli interventi edilizi disciplinati dall’art. 16-bis, comma 1, D.P.R. 916/1986 (c.d. TUIR), richiamati in seno al citato art. 16.In forza del citato rinvio normativo, dunque, saranno inclusi nella proroga triennale anche quegli interventi edilizi che rientrano nell’ambito del c.d. Bonus Casa, anche noto come Bonus Ristrutturazioni.Sul punto, inoltre, il disegno di legge, all’art. 9, comma 3, lett. b), punto 2, prevede sostanziali novità anche in tema di Bonus mobili. In relazione alle spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, nella misura del 50 per cento delle spese. Muta l’ammontare massimo sul quale calcolare la detrazione, che, dagli attuali 16.000 euro, viene limitato a 5.000 euro.
Bonus Facciate sino al 2022
La legge di Bilancio 2022 proroga, in ordine alle spese a tal fine sostenute nel corso dell’anno 2022, l’agevolazione prevista dai commi da 219 a 223, art. 1 della legge n. 160/2019. Per i contribuenti che sostengono spese nell’anno 2022, relative ad interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, la detrazione d’imposta IRPEF o IRES, originariamente prevista nella misura del 90% è riconosciuta nella misura ridotta del 60%.Si ricorda che il beneficio è riconosciuto per gli interventi che interessano edifici ubicati in zona A o B, come individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Rimangono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Sconto in fattura e cessione del credito
Il disegno di legge interviene anche sulla proroga del meccanismo che regola l’esercizio delle opzionialternative alla fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda, ossia la cessione del credito d’imposta e il contributo sotto forma di sconto in fattura, sia con riguardo ai bonus edilizi ordinari non 110% che al Superbonus 110%.In merito ai bonus soggetti ad aliquota ordinaria (non 110%), anzitutto, l’art. 9, comma 2, lett. a), del citato ddl, dispone la modifica dell’art. 121, comma 1, DL Rilancio, cit., prescrivendo la possibilità, per i soggetti che sostengono spese per interventi di cui al comma 2 dell’art. 121 “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”, di optare per le c.d. opzioni alternative alle detrazioni d’imposta ordinarie non 110%. Con specifico riguardo al c.d. Superbonus 110%, in secondo luogo, l’art. 9, comma 2, lett. b), ddl cit., modificando il comma 7-bis dell’art. 121 Dl Rilancio, cit., prevede l’estensione della possibilità di esercitare le dette opzioni alternative relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.